PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2 dell'articolo 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le persone fisiche che hanno subìto danni a seguito del delitto di cui all'articolo 605 del codice penale, anche nei casi in cui i responsabili non siano identificati, previo parere favorevole del prefetto»;

          b) al comma 4 dell'articolo 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero del parere favorevole del prefetto, nel caso di delitto di sequestro di persona di cui all'articolo 4, comma 2»;

          c) al comma 1 dell'articolo 6 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

      «c-bis) dell'esistenza, in favore dell'istante, del parere favorevole del prefetto, nel caso di delitto di sequestro di persona di cui all'articolo 4, comma 2».